Di Annarita GasperiniStudio Gasperini Annarita, Cesena

I fringe benefits – letteralmente, dall’inglese, “benefici marginali” – costituiscono elementi di retribuzione complementari alla retribuzione principale e consistono nella concessione in uso di beni e servizi da parte del datore di lavoro a favore dei lavoratori.  A differenza della retribuzione, normalmente pattuita in denaro, essi rappresentano quindi una forma di retribuzione in natura ai sensi della legge. Riferimento normativo per quel che riguarda il welfare aziendale è in particolare l’art. 51, comma 3 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi.

Il valore dei buoni spesa e delle card/voucher welfare che i dipendenti possono richiedere sulle piattaforme Welfare si sommano alle altre erogazioni ai sensi dell’art. 51 comma 3 Tuir previste e normalmente gestite in busta paga (esempi: auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente, pacco natalizio, buono carburante, ecc) ed in caso di superamento del limite annuo dei 258,23 il valore concorre interamente a formare il reddito. Stessa situazione si verifica in caso di ccnl che prevede la somma destinata al welfare aziendale (mediamente sotto i 250 €) e che potrebbe coesistere e sommarsi alle franchigie previste per ogni tipologia di fringe benefits. Per queste ragioni i dipendenti potrebbero trovarsi nelle piattaforme welfare “privi” di spendibilità Benefit 258, in quanto il limite è stato già raggiunto in busta paga, extra regolamento aziendale.

È necessario pertanto distinguere tra le opere e servizi per finalità sociali di cui all’articolo 51 co. 2 lettera f) ed i beni in natura di cui all’articolo 51 co. 3 del TUIR. Riguardo ai primi, interamente non imponibili sotto il profilo fiscale e contributivo, si ricorda che l’offerta deve essere rivolta, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti ovvero a categorie di dipendenti, essendo esclusa la detassazione ove le somme o i servizi siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Inoltre le opere/servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro e devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto (v. circ. Min. fin 5/E del 29 marzo 2018).

I secondi (benefit fino 258€) possono essere erogati anche ad personam e sono non imponibili se il valore dei beni e dei servizi prestati sia mdi importo non superiore a 258,23 euro annui e nel caso il valore dei benefits messi a disposizione del singolo dipendente ecceda nell’anno tale valore l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione.

 

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