Welfare Aziendale
di cosa si tratta
ll Welfare Aziendale è l'insieme di azioni che l'Azienda può intraprendere per il benessere dei suoi dipendenti e delle loro famiglie deducendone integralmente i costi.
Ma non solo, si tratta di un’ottima opportunità per le imprese, di aumentare la propria competitività riducendo il costo del personale da un lato e dall’altro incrementare il senso di appartenenza dei lavoratori.
Normativa Welfare
L'Art 51 del TUIR (link Agenzia Entrate) disciplina la Determinazione del Reddito di Lavoro Dipendente e anche le relative esclusioni dalla tassazione.
Le leggi di Stabilità 2016 e 2017 nella nuova formulazione della lettera f dell'art 51 del TUIR dispongono che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente una serie di voci riferibili a servizi di Welfare aziendale come le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro in maniera volontaria o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a loro categorie e loro familiari.
Premi
di risultato
La legge di Stabilità 2017 prevede inoltre che il Premio di Risultato (PDR) che già dalla Legge di Stabilità 2016, gode di un’aliquota IRPEF e addizionali, agevolate del 10% possa essere convertito in beni e servizi Welfare elencati nell’Art. 51 e l’Art.100 del TUIR al verificarsi di determinate condizioni:
Per definire il PDR gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, questi devono essere misurabili, effettivamente realizzati e regolamentati da un contratto aziendale o territoriale.
Servizi di Welfare erogabili
dall'azienda al lavoratore
Tutta una serie di offerte e servizi che va dai Corsi di formazione e istruzione, abbonamenti o ingressi a cinema, teatro, parchi, palestre, sport, viaggi, biglietteria, attività culturali, terme, attività ricreative varie, fino all'assistenza domiciliare, babysitting, check up medici, cure odontoiatriche, terapie, pellegrinaggi.
Modalità di
erogazione
L'art.51 del TUIR, al comma 3-bis recita "ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".
In sostanza viene definito che i titoli che rappresentano le modalità di erogazione anche se connotati da un valore nominale non configurano denaro. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare".
La prestazione rappresentata dal Voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali ad esempio, abbonamenti, cicli di terapie ecc ecc .